Alcol test nullo senza l’assistenza del proprio avvocato

0
6847
4/5 - (84 votes)

Buone notizie per chi viene “pizzicato” alla guida del proprio veicolo dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.
Premesso che l’art.186 C.d.S. punisce penalmente la condotta di colui che guidi sotto l’effetto di sostanze alcolemiche con diverse sanzioni che variano a seconda del tasso riscontrato (si ricorda che il limite legale è di 0,5 grammi litro) l’omesso avviso da parte degli organi accertatori della facoltà di farsi assistere da un avvocato prima di sottoporsi ad etilometro rende nullo l’accertamento sul tasso alcolemico. Colui che viene fermato, infatti, dalle forze dell’ordine e risulti visibilmente in stato di alterazione (occhi lucidi e alito vinoso) non può essere sottoposto all’alcol test senza essere preventivamente avvertito della “facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia”, altrimenti

l’accertamento sul suo tasso alcolemico è nullo e non può valere come prova nel processo.

È quanto stabilito recentemente da un giudice del Tribunale di Milano che ha assolto un ragazzo di venti anni che malgrado fosse stato sorpreso alla guida del proprio veicolo con “occhi lucidi ed alito vinoso”, non era stato avvisato della facoltà di nominare un avvocato prima di sottoporsi al test etilometrico, risultato poi positivo.
Ciò perché con l’alcol test le forze dell’ordine procedono ad un accertamento di un reato ed è quindi, da sempre, obbligatorio esplicitare alla persone fermate la possibilità di una assistenza legale. Il test alcolemico è da considerarsi, difatti, un accertamento tecnico irripetibile stante l’alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi; di conseguenza ogni cittadino ha diritto, prima di eseguirlo e non dopo essere risultato positivo, di essere avvisato che è sua facoltà nominare un avvocato di fiducia che possa assisterlo durante l’esecuzione del test etilometrico.
A confermare tale assunto è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 42667 del 17.10.2013, ha statuito il principio di diritto secondo cui “non risponde del reato di guida in stato d’ebbrezza il conducente che non è stato avvisato dalla Polizia Stradale di potersi far assistere da un avvocato di fiducia nell’esame del tasso alcolemico, indipendentemente dal fatto che il conducente non eccepisca la nullità al momento in cui viene steso il relativo verbale” (si precisa che precedenti sentenze – Cass. Pen. sent. n. 26245/13 e 26242/13 entrambe del 14.06.2013-avevano sì affermato la nullità dell’alcoltest, in assenza del preventivo avviso della possibilità di farsi assistere da un avvocato, ma alla condizione che tale nullità fosse stata eccepita dall’automobilista prima o subito dopo il compimento del test etilometrico pena la piena utilizzabilità dei risultati nei suoi confronti).
Ricapitolando, quindi, qualora le forze dell’ordine vi sottopongano al test etilometrico, senza preventivamente avvisarvi della facoltà di poter esser assistiti da un avvocato, (si ricorda che tale avvertimento deve essere anche menzionato nel verbale) ciò comporterà l’annullamento dell’eventuale etilometro positivo che diverrà “carta straccia” e non varrà come prova in un futuro processo. In caso contrario si consiglia, comunque, di contattare sempre il vostro avvocato di fiducia affinché quest’ultimo possa assistervi durante la prova etilometrica quantomeno per controllarne la regolarità, sempre che lo stesso riesca tempestivamente a raggiungervi in un tempo ragionevole tale da evitare la concreta possibilità che la lunga attesa possa farvi “smaltire” la sbornia.

 

di Valerio Massimo Aiello

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.