Auto usate: attenzione ai km contraffatti

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“Ringiovanire” le auto usate ritoccando il contachilometri al ribasso: è la malsana ma diffusa abitudine messa in atto da alcune concessionarie al fine di poter rivendere le vetture ad un prezzo di mercato maggiore.
Ma cosa si può fare in termini legali se a seguito di una compravendita di un’auto usata ci accorgiamo che il rivenditore ha “barato” sugli effettivi Km della stessa manomettendone il contachilometri?
La legge ci offre una doppia tutela, una in sede civile l’altra in quella penale.
Dal punto di vista civilistico l’acquirente potrà sicuramente agire in giudizio per ottenere l’annullamento del contratto di compravendita e la conseguente restituzione del prezzo pagato.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione – sentenza n. 1480/2012 – la condotta del venditore, che abbia nascosto all’altrui parte col silenzio o la reticenza fatti o circostanze decisive (nel caso in esame la manomissione del contachilometri), darebbe luogo ai sensi dell’art.1439 c.c. ad un vizio della volontà (dolo omissivo) tale da causare l’annullamento del contratto.
Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo (sentenza n. 638/2014) ha invece privilegiato l’ orientamento secondo cui la concessionaria di auto usate che abbia manomesso il contachilometri di una vettura per venderla più facilmente, dovrà non solo restituire il prezzo versato in eccesso dall’acquirente rispetto al reale valore ma ancora risarcire il danno da responsabilità precontrattuale, per aver violato la buona fede quale requisito di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti delle parti.
Ma la condotta fraudolenta del rivenditore di auto usate che manometta gli effettivi km di un autoveicolo al solo fine di ricavarne un guadagno maggiore non rimane circoscritta solamente alla sfera dei rapporti contrattuali, ben potendo rilevare anche in ambito penale.
Sarà difatti passibile del reato di truffa – ex art. 640 CP – la condotta del rivenditore che con artifici e raggiri, induca l’acquirente in errore, procurando così a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
I Giudici della Suprema Corte – sentenza n. 38085/2013 – hanno dichiarato, infatti, inammissibile il ricorso proposto da un rivenditore di auto usate condannato, in ordine al reato di truffa, dalla Corte di Appello di Catanzaro alla pena di mesi 4 di reclusione oltre al risarcimento del danno. In poche parole l’imputato, mediante l’artificio ed il raggiro, aveva nascosto il reale chilometraggio di un’autovettura inducendo così in errore l’ignaro compratore circa l’effettiva percorrenza del veicolo, convincendolo pertanto all’acquisto dello stesso.
Attenzione quindi alle insidie celate dietro le compravendite delle auto di occasione.
Rivolgetevi prontamente al vostro avvocato di fiducia allorché vi accorgiate di essere stati truffati al fine di intraprendere le opportune azioni legali, civili o penali, connesse al caso in esame.

 

di Valerio Massimo Aiello

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