Bruciare rami e foglie secche nel proprio giardino? E’ reato penale

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Con l’arrivo dell’estate comincia la malsana abitudine di bruciare le sterpaglie (rami,foglie secche, residui vegetali ecc..) per ripulire in modo “fai da te” i giardini delle proprie abitazioni.
E’ ciò che fanno in molti: fare pulizia nei propri giardini tagliando i rami morti degli alberi, sistemando le siepi e quant’altro e producendo un bel po’ di ramaglie da eliminare. Poi adottare il metodo più veloce per smartirle: accedere un bel fuoco per bruciarle.
A causa di ciò spesso, oltre al rischio di originare disastrosi incendi, si finisce letteralmente per “affumicare” le abitazioni circostanti causando non solo un notevole fastidio ma altresì anche un danno rilevante alla salute degli propri vicini.
Non tutti sanno, però, che bruciare rami e sterpaglie di ogni genere è ora un reato penalmente punibile e, quindi, oltre al rischio di una azione civile di risarcimento del danno esperibile in base all’art. 844 del codice civile che contiene il cosiddetto “divieto di immissioni”, colui che malsanamente provvede a bruciare le proprie ramaglie sarà passibile anche di denuncia penale.
Mentre in precedenza, la materia era lasciata alla regolamentazione dei propri Comuni, che nella maggior parte delle zone abitative prevedevano il divieto di accendere fuochi solamente durante il periodo compreso tra il 15 giugno e 15 ottobre di ogni anno e, per i trasgressori stabilivano una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00, adesso il divieto di bruciare sterpaglie, ramaglie e vegetazione secca in genere è valido sempre ed è diventato reato penale oltre a prevedere una sanzione amministrativa di € 2.600,00 certamente non trascurabile.
La norma di riferimento viene data dall’art.13 del D.Lgs. 205/2010, che modificando l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi…”, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.
Bruciare in modo arbitrario rami, foglie secche e quant’altro si configura, quindi, come illecito smaltimento dei rifiuti sanzionabile penalmente oltre che amministrativamente ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
In base a tale articolo verrà punita la condotta di colui che effettuerà una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 con:

  1. la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Pertanto, qualora necessitiate di ripulire i vostri terreni o giardini, si consiglia, per non incorrere in sanzioni, di:

  1. Depositare le ramaglie nei contenitori, se in piccolissime quantità;
  2. Conferirli nelle discariche pubbliche;
  3. Acquistare un trituratore degli scarti vegetali e spargerli poi sul terreno rendendoli così un composto organico concimante.

Attenzione quindi a bruciare arbitrariamente ramaglie e foglie secche perché potreste essere passibili di una denuncia penale oltre che di una “salata” sanzione amministrativa.

 

di Valerio Massimo Aiello

4 COMMENTS

  1. Legge n.116 dell’11 Agosto 2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 Agosto 2014: “… Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri ( cubi) per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185 comma 1 lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione rifiuti.
    Utilizzando un linguaggio meno burocrate : bruciare sterpaglie nel proprio giardino, e prodotte nel proprio giardino è un diritto, per i comuni e le aree a rischio incendi si basta chiamare il comune e chiedere se sono state regolamentate degli orari giornalieri in cui è possibile procedere a bruciare le “sterpaglie” in mancanza di regolamentazione allora si può bruciare a qualsiasi ora del giorno e della notte.

    Quindi aggiornatevi ed evitate di scrivere falsità.

    ( chiaramente se si bruciano materiali non vegetali o peggio si fa attività di gestione rifiuti allora si può essere denunciati ma solamente in questi casi)

    • Gent.Le sig.Andrea,
      a differenza di quanto Lei erroneamente sostiene, La informo che sono pienamente a conoscenza delle modiche introdotte dalla nuova normativa ex L. n.116 del 2014 in materia di combustione in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale.
      E’ infatti mia intenzione portarla a conoscenza dei lettori già nelle prossime edizioni del giornale, essendomi in passato occupato della controversia questione.
      Le sottolineo,tuttavia,che l’articolo da Lei commentato è stato da me pubblicato nel mese di Agosto 2013 e, quindi, precisamente un anno prima rispetto all’introduzione della nuova normativa, di cui Lei,oggi,esaustivamente ci parla.
      Come avrei quindi potuto menzionare nel mio articolo di agosto 2013 una normativa entrata in vigore solo ad agosto 2014?
      Le preciso, altresì, che il mio studio legale e’ in continuo aggiornamento e che prima di pubblicare un articolo e’ mio scrupolo professionale documentarmi su qualsivoglia ultimo aggiornamento legislativo in materia.
      Indubbiamente costituisce un suo diritto apporre commenti ai miei articoli ma La invito ad astenersi dall’utilizzo di considerazioni offensive tese a screditare la mia immagine professionale, atteso che le stesse sono oggetto di condivisione da parte di un pubblico indefinito di utenti, nonché a verificare attentamente le date di pubblicazione dei suddetti articoli.
      Cordiali saluti
      Valerio Massimo Aiello

      • Gentile Avvocato , ho letto con interesse il Suo post, come anche quello della signora e Le dirò che sono alquanto confuso ed seccato.
        Davanti casa mia a circa 50 metri c’è una prorpietà agricola che continuamente appicca questi fuochi per sbarazzarsi di ramaglie e residui di lavorazione, in conseguenza di ciò casa mia è continuamente invasa da fumo che mi impedisce di respirare solo aria!!!
        La mia domanda è questa :
        é legale o no bruciare ramaglie vicino p in prossimità di un centro abitato?
        é possibile appellarsi al “divieto di immisioni” e al reato di bruciare ramaglie?
        Grazie per il Suo Tempo
        ing. Francesco

  2. Gent.Le Ing. Francesco
    recentemente ad opera della legge n.114 2014 il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla spinosa questione delle bruciature in loco dei residui vegetali di natura agricola.
    Secondo la predetta normativa non è considerato più un illecito smaltimento dei rifiuti e quindi un reato la condotta di colui che si accinge a bruciare i residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale effettuate nel luogo di produzione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro sempre che ciò avvenga nel rispetto delle ordinanze stabilite dai propri Comuni che hanno, sempre, la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.
    Relativamente alla questione da Lei segnalatami, Le consiglio pertanto di recarsi presso il Comune della sua zona di residenza e chiedere informazioni circa i tempi e le modalità stabilite in materia di combustione di residui vegetali di natura agricola, in particolare le distanze prescritte dai centri abitati.
    Qualora, infatti, il suo vicino di casa, nella propria attività di combustione, non ottemperi le suddette disposizioni Comunali sarà possibile tutelare le Sue ragioni nelle opportune sedi giudiziarie penali e civili.
    La invito a contattarmi in privato per ulteriori chiarimenti.
    Cordiali saluti

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