COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE: COSA SIGNIFICA?

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Nella maggior parte dei casi la commissione di un reato, oltre a costituire un’offesa ad un bene giuridico, provoca in concreto anche un danno ed obbliga il colpevole al risarcimento dello stesso. Ciò è disposto dall’ art.185 del codice penale che così stabilisce: “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Cosa bisogna fare, quindi, oltre alla denuncia, quando si è rimasti vittima di un reato? E’ possibile chiedere un risarcimento economico per il danno ingiustamente sofferto? La risposta è certamente affermativa giacché sia che il reato abbia avuto conseguenze irreparabili sia che lo stesso abbia provocato soltanto un danno di lieve entità, la vittima di un reato, al fine di veder soddisfatte le proprie ragioni, può (e deve) avvalersi di un apposito istituto regolato dalla procedura penale e denominato costituzione di parte civile.

Ma in concreto cosa significa l’espressione “costituirsi parte civile” e soprattutto chi è il soggetto legittimato ad avvalersi di tale mezzo processuale? In linea generale la costituzione di parte civile è un apposito istituto regolato dagli artt. 74 e ss. del codice di procedura penale che consente alla persona offesa da un reato di “far parte” dell’instaurato processo penale al fine di avanzare una richiesta di risarcimento del danno così da evitare una autonoma azione civile nei confronti del responsabile del reato. Essa è sostanzialmente un atto scritto che deve essere presentato necessariamente da un avvocato con particolari modalità e contenuti e soprattutto rispettando delle precise scadenze cronologiche di legge stabilite a pena di inammissibilità della stessa richiesta. Legittimato alla costituzione di parte civile è la persona offesa o danneggiata dal reato ossia, in breve, colui che a seguito della commissione del reato può dirsi titolare di un danno risarcibile; per danno risarcibile si intende il danno patrimoniale o non patrimoniale (danno morale) conseguente al reato (es. le spese sostenute per curare le ferite riportare o per riparare un bene, oppure il lucro cessante derivante dal fatto che, ad esempio, a causa del reato la persona abbia subito un danno fisico – invalidità – o semplicemente la sofferenza fisica o psichica, causata da quanto ingiustamente patito). Una volta costituitasi parte civile nel processo penale la persona offesa, salvo un’eventuale esclusione o una rinuncia volontaria, diventa parte attiva del processo penale in ogni stato e grado del processo (primo grado, appello, cassazione) e come tale diviene titolare di alcuni diritti e facoltà. Tra i principali diritti riconosciuti alla costituita parte civile si menzionano (per brevità di esposizione) non solo il diritto alla prova (ossia quello di chiedere l’ammissione della propria lista o in difetto quello di di effettuare l’esame dei testi della pubblica accusa e il controesame dei testi dell’imputato) ma altresì il diritto di poter nominare un consulente tecnico, produrre atti e documenti ed infine chiedere, come garanzia, il sequestro conservativo sui beni dell’imputato. Erroneamente si sostiene, purtroppo, che la costituzione di parte civile sia solamente un mezzo processuale utile al fine di chiedere un risarcimento economico del danno conseguente al reato ignorando, invece, la funzione primaria dell’istituto ossia quella di consentire al danneggiato dal reato di divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con il Giudice, il Pubblico Ministero e con il difensore dell’imputato facendo valere le proprie “ragioni” e vedendo (si spera) soddisfatte le proprie “pretese”. Il codice di procedura penale disciplina, inoltre, a pena di inammissibilità della richiesta, dei “tempi tecnici” entro cui la costituzione deve essere fatta; quest’ultima può compiersi solamente dopo che il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale nei confronti dell’imputato e rispettando due termini: il primo scatta all’inizio dell’udienza preliminare nel momento in cui il giudice accerti in udienza la regolare costituzione delle parti, il secondo (termine finale) è, invece, il momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti prima dell’inizio del dibattimento. Dopo tale momento la dichiarazione di parte civile è inammissibile essendo detto termine stabilito a pena di decadenza. Materialmente la costituzione di parte civile consiste nel deposito dell’atto di costituzione redatto dal legale che viene presentato o direttamente in udienza oppure prima tramite il deposito nella cancelleria del Giudice procedente; in questa seconda ipotesi l’atto deve necessariamente essere notificato per conoscenza alle altre parti processuali (imputato e pubblico ministero). Infine, alla parte civile viene riconosciuto anche il diritto di impugnare la decisione finale (sentenza di primo grado o appello) qualora questa sia ritenuta ingiusta, impugnazione che potrà essere però limitata solamente ai capi (ovvero alle disposizioni) che riguardano la pretesa civilistica di risarcimento. Ricapitolando, quindi, qualora siate rimaste vittime di un reato e desiderate vedere soddisfatte le vostre ragioni e pretese, quantomeno nella forma di un risarcimento economico del danno, si consiglia di rivolgersi prontamente ad un avvocato penalista per sottoporre la vicenda alla sua attenzione e valutare attentamente i tempi e le modalità doverosi per la costituzione di parte civile nel processo penale. Attenzione, quindi, a non perdere tale diritto giacché ciò potrebbe comportare l’esclusione dal processo penale e la necessità di dover instaurare una apposita azione di risarcimento in sede civile. Si evidenzia che la predetta materia necessiterebbe di ulteriori precisazioni e chiarimenti non possibili in questa sede per necessità di brevità di esposizione.

Valerio Massimo Aiello
p. Avvocato Penalista

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