Processi archiviati se il fatto è di tenue entità

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Procedimenti e processi penali archiviati quando il fatto sarà considerato di tenue entità.
E’ quanto stabilito dal decreto legislativo n. 28/2015 entrato in vigore lo scorso 2 Aprile che, in riforma al codice penale, ha inserito il nuovo art. 131 bis  prevedendo la non punibilità per i reati sanzionati con pena massima fino a 5 anni o con sanzione pecuniaria, quando l’offesa sia caratterizzata da comportamenti occasionali e considerati di scarsa gravità, ovvero da condotte connotate da un grado di offensività di consistenza limitata.
Irrilevanza del fatto: ecco quindi la nuova motivazione con la quale i Giudici potranno procedere all’archiviazione di una serie indefinita di procedimenti penali ancora pendenti.
Condizioni necessarie affinché si possa “usufruire” della nuova ipotesi di archiviazione contemplata dall’art. 131 bis CP sono la lieve entità del fatto reato e la condotta non abituale del reo.
In parole blande, laddove si accerti (durante le fase delle indagini preliminari o in quella processuale) che il crimine commesso dall’indagato-imputato sia stato di non rilevante entità ovvero abbia causato un danno di scarsa gravità e che la sua condotta sia stata soltanto occasionale lo stesso non verrà condannato ma prosciolto.
Nei suoi confronti, infatti, scatterà l’archiviazione  per tenuità del fatto e il procedimento si concluderà o con un decreto di archiviazione (fase indagini preliminari) o con una sentenza di proscioglimento dichiarativa della non punibilità della condotta dell’agente ex art. 131 bis CP (fase processuale).
Il provvedimento di archiviazione sarà però inserito nel casellario giudiziale del colpevole per ben 10 anni, onde permettere al Giudice di conoscere se la stessa persona abbia già commesso in passato altri reati, anche se di minima gravità, e abbia già usufruito altre volte della causa di non punibilità. Decorso tale termine lo stesso verrà cancellato.
Attenzione perché la non punibilità non potrà invece essere invocata quando l’indagato-imputato abbia già commesso altri fatti che risultino simili per condotta,scopo od oggetto di offesa ovvero abbia commesso un reato che riguardi comportamenti abituali,plurimi o reiterati (ad esempio il caso dello stalking, per il quale il colpevole non potrà ottenere la non punibilità, neanche per una volta) ovvero sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Non si potrà pervenire inoltre all’archiviazione del fatto quando l’autore del reato abbia agito per motivi abbietti o futili, con crudeltà o con sevizie ovvero abbia approfittato delle condizioni di età o di altre condizioni della vittima (es. anziano, minore, disabile) oppure quando il reato abbia provocato nella vittima lesioni gravissime o la morte. In tali casi ci sarà sempre il processo e l’eventuale condanna.
E’ doveroso sottolineare che la decisione sulla tenuità o meno del fatto sarà sempre valutata dal Giudice, senza alcun automatismo. Il giudice dovrà esprimere la propria valutazione anche in base alla personalità dell’autore del fatto, tenendo in debito conto l’eventuale opposizione delle vittime, e comunque attenendosi rigorosamente ai criteri fissati dall’art. 133 CP (gravità del reato).
In ogni caso l’indagato potrà opporsi all’archiviazione intervenuta nella fase delle indagini preliminari, manifestando la volontà di voler proseguire il giudizio al fine di veder dimostrata la sua piena innocenza.
L’intervenuta archiviazione in sede penale non pregiudicherà inoltre l’esperimento dell’azione civile da parte della persona offesa dal reato che, in forza del provvedimento penale di archiviazione attestante comunque la commissione di un reato, avrà titolo nel richiedere il risarcimento del danno ingiustamente subito.
Rivolgetevi quindi al vostro avvocato penalista di fiducia qualora abbiate procedimenti o processi penali in corso, al fine di poter valutare la sussistenza delle condizioni atte ad avanzare istanza all’ Organo procedente circa la definizione del procedimento ex art. 131 bis codice penale.
La materia necessiterebbe di ulteriori precisazioni non possibili in tale sede per esigenze di brevità di esposizione.

 

di Valerio Massimo Aiello

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