Commenti diffamatori su “Tripadvisor”: come posso difendermi?

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Frequentemente mi viene richiesto di fornire un parere legale circa la questione inerente le recensioni diffamatorie o non veritiere pubblicate ai danni di albergatori o ristoratori su siti web come TripAdvisor, Booking Expedia ecc.. .
Come ben noto a tutti, tali siti permettono ai propri utenti di “postare” recensioni di qualsivoglia genere nei confronti di bar, ristoranti ed hotel, al fine di consigliare i futuri consumatori circa i pregi e difetti delle strutture interessate.
Capita spesso, però, che tali recensioni contengano contenuti gravemente offensivi e siano pubblicate al solo fine di danneggiare l’immagine e il buon nome della struttura recensita.
Cosa si può fare, quindi, quando si è vittime di tali commenti denigratori e non veritieri?
In primo luogo si consiglia di avvalersi prontamente della procedura interna prevista da tali siti, avvalendosi del cd. modulo per la contestazione delle recensioni, chiedendo la rimozione del commento perché diffamatorio e lesivo dell’immagine della struttura ed in subordine la possibilità di replicare alle offese ricevute. Ovviamente per poter parlare di diffamazione occorre che il commento sia di contenuto gravemente offensivo e soprattutto non veritiero.
Qualora la contestazione non sortisca alcun effetto ed il commento non rimosso, andrà valutata l’opportunità di sporgere una denuncia/querela per diffamazione contro l’autore della nota offensiva, sempre che quest’ultimo sia allo stato identificabile. E’ indubbio, infatti, che incorre nel reato di diffamazione colui che pubblichi un commento teso esclusivamente a denigrare l’immagine della struttura (molte volte anche del titolare) con contenuti prettamente offensivi e non veritieri, essendo lo stesso oggetto di condivisione da parte di un numero indefinito di utenti. Recita difatti l’art. 595 CP che “Chiunque comunicando con più persone offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032,00”; il reato è, altresì, aggravato e la pena viene inasprita quando tali commenti attribuiscano fatti determinati e ben circostanziati e quando l’offesa viene recata col mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità (in questo caso internet).
Qualora il “commentatore” sia, quindi, ben identificabile nessun dubbio andrà posto circa l’eventuale possibilità di sporgere una denuncia/querela nei confronti dello stesso.
Il problema nasce, viceversa, nel caso di commenti postati da persone sfornite di qualsivoglia identità; nella maggior parte dei casi ci si trova, difatti, di fronte a recensioni del tutto anonime pubblicate da utenti ai quali non è stato richiesto neppure di registrarsi.
In tal caso occorrerà sporgere una denuncia/querela per diffamazione contro ignoti ed auspicare che le indagini penali sia in grado di risalire all’ indirizzo IP da cui è partito il commento diffamatorio, al fine di identificare il colpevole. A ciò va aggiunto il fatto che nel tempo (non breve) delle indagini preliminari il commento diffamatorio rimarrebbe comunque visibile a tutti.
Questo perché tali siti non solo non chiedono ai propri utenti di registrarsi per poter postare i loro commenti ma addirittura non esigono neanche la prova di aver soggiornato realmente presso quella struttura o di aver mangiato in quel ristorante che viene poi negativamente recensito. Conseguenza di tutto ciò è che ci si trova sempre di fronte a commenti anonimi privi di qualsiasi riscontro.
Tale anonimato (tra l’altro fortemente difeso dagli stessi proprietari di tali siti i quali, proprio in ragione di una tale politica tesa alla tutela del diritto alla privacy dei propri utenti, hanno previsto espressamente nel proprio regolamento di non fornire mai, a terzi, gli indirizzi e.mail dei propri recensori, fatta eccezione solo per i propri partner commerciali) potrebbe costituire un deterrente per la proposizione di un’eventuale querela per diffamazione. L’intraprendere o meno la strada della denuncia penale sarà, comunque, una scelta da ponderare attentamente ed unitamente al vostro avvocato di fiducia.
Ben diversa, ma altrettanto incisiva, potrebbe invece essere l’azione civile, che si sostanzierebbe tramite una formale diffida stragiudiziale al titolare del sito web e, nel caso la stessa non sortisca alcun effetto, all’ attivazione di un procedimento finalizzato alla richiesta di un risarcimento del danno di immagine. Questo perché il titolare del sito web è sempre responsabile dei contenuti diffamatori pubblicati sul proprio sito. A nulla vale che nelle “condizioni d’uso” siti web come TripAdvisor declinino sostanzialmente ogni responsabilità per i commenti di terzi. Và sottolineato, inoltre, che tali siti, corrono anche il rischio di essere condannati da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi del D.lgs. 146/2007 art. 20, 21 e 27, per pratiche commerciali scorrette.
Anche tale soluzione andrà, sempre, disquisita col vostro avvocato.

La materia richiederebbe ulteriori precisazioni non possibili in tale sede per necessità di brevità di esposizione.

 

di Valerio Massimo Aiello

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