L’avviso di conclusione delle indagini preliminari

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L’avviso di conclusione delle indagini preliminari – art.415 CPP- è l’atto mediante il quale la maggior parte delle persone scopre di essere indagata in un procedimento penale; esso viene notificato alla persona sottoposta ad indagine ed al proprio difensore di fiducia o di ufficio) a cura del Pubblico Ministero prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405 CPP termine relativo alla durata delle indagini preliminari) anche se prorogato, quando quest’ultimo non ritiene di formulare richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Non è detto infatti che ciascuna persona sia a conoscenza di eventuali indagini svolte dalla Procura della Repubblica nei propri confronti. Anzi, non è affatto raro che alcune persone siano state indagate nell’ambito di un procedimento penale e che non ne siano mai venute a conoscenza.
Questo accade perché le diverse tipologie di reati previsti dall’Ordinamento richiedono attività di indagine diverse che, per loro essenza, comportano diversi livelli di conoscibilità delle stesse.
In alcuni casi le persone vengono a sapere di essere indagate nell’ambito di un procedimento penale con la cosiddetta elezione di domicilio; altre volte perché invece raggiunte da un ordine di custodia cautelare personale es. gli arresti domiciliari) o reale es. il sequestro di un oggetto), altre ancora non vengono a sapere nulla perché viene disposta l’archiviazione delle indagini ancor prima che vengano poste in essere attività che le rendano conoscibili.
Insomma, pur non esistendo un unico schema di indagini, l’indagato ha diritto di venire a conoscenza del suo “stato” quando il Pubblico Ministero, all’esito delle stesse, decide di esercitare l’azione penale.
L’“Avviso della conclusione delle indagini preliminari” altro non è che l’espressione di una delle garanzie che la legge riserva all’indagato che sta per assumere la posizione processuale di imputato e serve, oltre che a rendergli noto che un Pubblico Ministero sta per esercitare l’azione penale nei suoi confronti, anche, e soprattutto, a permettergli di preparare la propria difesa prima dell’inizio del processo avanzando eventualmente alcune richieste al P.M. procedente per indurlo a ripensarci ovvero a modificare o archiviare l’ipotesi di reato.
L’avviso ex art. 415 bis CPP contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
Contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il Pubblico Ministero deve procedervi.
L’avviso ex art. 415 bis CPP è, dunque, finalizzato a consentire all’indagato un contraddittorio anticipato a mezzo del quale la persona sottoposta alle indagini non solo potrà prendere atto dell’ impianto accusatorio esistente a suo carico ovvero di tutte le prove addotte dal PM a sostegno dell’accusa mossa), ma potrà anche organizzare la sua difesa contrastando, ancor prima dell’eventuale giudizio, le deduzioni della Pubblica Accusa.
Questa garanzia stabilita a favore dell’indagato risulta di fondamentale importanza: egli, infatti, come già detto, può esercitare i suoi diritti al fine di far cambiare opinione al PM convincendolo a chiedere l’archiviazione degli atti.
Si evidenzia che a dimostrazione dell’ importanza dell’avviso ex art. 415 bis CPP si consideri che la richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto di citazione a giudizio sono nulli se non sono preceduti dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Appena ricevuta la notifica dell’atto di conclusione delle indagini preliminari è, quindi, opportuno consultarsi prontamente con il proprio difensore preso atto del breve termine di 20 giorni) per muovere i primi passi per una difesa efficace alla luce della documentazione fino a quel momento coperta dal segreto istruttorio.

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