Circolare senza assicurazione o con assicurazione falsa?

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L’assicurazione RC auto è da sempre la spina nel fianco di tutti gli automobilisti.
L’attuale crisi economica e il crescente rincaro delle RCA hanno fortemente consolidato il fenomeno sia delle polizze false sia della circolazione con assenza di copertura assicurativa.
[alert_box style=”message” close=”no”]Ma cosa si rischia se si viene “pizzicati” a circolare sprovvisti dell’assicurazione o con assicurazione falsa?[/alert_box]
Nel primo caso (mancanza di copertura assicurativa) in base all’articolo 193 del Codice della Strada – che stabilisce che i veicoli a motore, esclusi quelli che si muovono su rotaia ma compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono circolare senza una copertura assicurativa a norma delle leggi vigenti sulla responsabilità civile verso terzi – colui che viene sorpreso alla guida di un veicolo senza copertura assicurativa sarà soggetto ad una sanzione amministrativa, di somma compresa tra gli 841 e i 3.287 euro oltre all’immediato sequestro del veicolo.
Tale sanzione amministrativa potrà, tuttavia, ridursi a un quarto in due occasioni: quando l’assicurazione del veicolo è scaduta ma resa operante nei quindici giorni successivi al termine, oppure quando l’interessato esprima la volontà e quindi provveda, entro trenta giorni dalla violazione, alla demolizione e alla successiva radiazione del veicolo.
Bisogna precisare che anche un veicolo parcheggiato in strada o in un’area pubblica, senza regolare o scaduto contrassegno assicurativo, potrà essere soggetto a contravvenzione. Il soggetto che, per diverse motivazioni, non intende rinnovare la polizza al proprio veicolo deve parcheggiarlo in zone private, non aperte alla pubblica circolazione.
Le cose si complicano per l’automobilista nel caso in cui la violazione venga notificata su strada, quindi con veicolo in movimento. L’organo accertatore sospenderà, difatti, immediatamente la circolazione del veicolo, che verrà prelevato e trasportato in un’area non soggetta a pubblico passaggio.
Il veicolo verrà restituito al proprietario solo dopo che questi avrà pagato la sanzione amministrativa, sottoscritto una polizza assicurativa della durata di almeno sei mesi e garantito il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro.
Rischia problemi più seri, invece, colui che circoli con assicurazione falsa.
Chi tenta di “farla franca”, infatti, mostrando polizze false o contraffatte sarà soggetto, per effetto dell’art. 193 comma 2 e 4 bis Cds, non solo alle sanzioni amministrative sopra dette ma altresì alla sospensione della patente di guida per un anno e alla confisca del veicolo.
Trattandosi anche di un illecito penale, il soggetto sarà passibile del reato previsto dall’art. 485 cp – falso in scrittura privata- con pena da sei mesi a tre anni di carcere. In presenza di acquisto di documenti falsi, il soggetto potrà essere anche accusato del reato di ricettazione.
In tutti i casi descritti si consiglia, comunque, di rivolgersi prontamente ad un avvocato penalista di fiducia.
Attenzione quindi a non mettersi alla guida sprovvisti della copertura assicurativa poiché tale infrazione potrà letteralmente costarvi cara.

 

di Valerio Massimo Aiello

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