Il bullismo? Io mi difendo

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E’ uno dei fenomeni purtroppo in crescita nel mondo degli adolescenti: affliggere ed impaurire un soggetto considerato più debole.

E’ ciò che in gergo viene chiamato “bullismo”, termine che indica il desiderio deliberato di fare del male, di minacciare o impaurire qualcuno con parole o azioni lesive, ben potendo tali atteggiamenti differire nel grado di gravità. Gli atteggiamenti dei bulli si manifestano solitamente con minacce, dispetti, insulti, prepotenze, aggressioni fisiche, tentativi di estorsione ecc..; tutti accomunati però dallo stesso fine: imporre la propria supremazia (psicologica e fisica)  su un soggetto considerato più debole.

Ma cosa si deve fare quando si diventa vittime dei cosiddetti “bulli” e soprattutto è possibile denunciare tali comportamenti vessatori?

Premesso che a tutt’oggi, non esiste ancora una fattispecie legislativa che punisce il bullismo come reato, ciò tuttavia non significa, però, che gli atti nocivi dei bulli debbano restare impuniti. Generalmente l’atto del “bullo” viola, infatti, diverse disposizioni sia della legge penale che di quella civile, e quindi và denunciato e perseguito sia penalmente che civilmente.

In ambito penale il bullismo racchiude e genera varie tipologie di reato.

A titolo esemplificativo sono atti di bullismo gli insulti, le offese, le voci diffamatorie, i piccoli furti, le estorsioni, le minacce, le lesioni personali, le percosse, il danneggiamento di cose ecc… Tali atteggiamenti configurano varie fattispecie di reato: reato di percosse (art. 581 codice penale), reato di lesioni personali (artt. 582 e ss cp.), danni alle cose, reato di danneggiamento (art. 635 cp.), reato di ingiuria o reato di  diffamazione, (artt. 594 e 595 cp.), minacce (art. 612 cp.), reato di estorsione (art. 629 cp) ecc.

Per alcuni di questi reati sarà sufficiente sporgere una denuncia all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.) per attivare un procedimento penale nei confronti del bullo (p.es. lesioni gravi, minaccia grave) essendo tali reati procedibili di ufficio; negli altri casi (reati procedibili a querela della persona offesa) la denuncia dovrà contenere, invece, la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore del reato (in questo caso occorre che la persona offesa sporga denuncia-querela nei previsti termini di legge).

In entrambi i casi si consiglia, comunque, di rivolgersi prontamente ad un avvocato penalista in modo da evitare il rischio di rendere inefficace la propria denuncia-querela.

Denunciato quindi il fatto-reato l’autorità giudiziaria competente darà inizio alle indagini preliminari ed, in caso di fondatezza della notizia di reato, provvederà ad instaurare un procedimento penale contro il bullo responsabile del reato.

Detto ciò occorre ora vedere quali potrebbero essere le conseguenze del processo penale. Purtroppo essendo i bulli, nella maggior parte dei casi, soggetti di giovanissima età occorrerà distinguere se gli stessi siano  maggiorenni o minorenni.

Nel primo caso nulla quaestio: il bullo maggiorenne sarà penalmente punito con le pene detentive e pecuniarie previste dal reato commesso. La questione è, invece, più delicata nell’ipotesi in cui il bullo abbia meno di 14 anni o un’età compresa tra i 14 e 18 anni. Nella prima ipotesi (minore di anni 14) per espressa previsione dell’art. 97 CP che stabilisce che “non è imputabile chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni” il bullo non potrà essere punito penalmente poiché considerato privo della capacità di intendere e di volere; tuttavia qualora dovesse essere giudicato socialmente pericoloso, lo stesso potrà essere sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in un riformatorio giudiziario o a quella della libertà vigilata. Nel caso, invece, di minori ricompresi tra gli anni 14 e gli anni 18 l’imputabilità andrà giudicata caso per caso, in concreto ed in relazione al fatto commesso.

Il giudice dovrà, dunque, appurare la concreta capacità di intendere e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto. In caso di mancanza di tale capacità il minore non sarà punibile. Nel diverso caso in cui il minore degli anni 18 sarà considerato capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto verrà considerato punibile, anche se la pena comminata sarà diminuita. In tali ipotesi a giudicare il bullo sarà competente il Tribunale dei minorenni.

In ambito civile, invece, tali azioni offensive obbligheranno il responsabile ad un risarcimento del danno ingiustamente patito. Per ottenere tale risarcimento bisognerà rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile. Essendo spesso il bullo  minorenne sono molti i casi in cui la responsabilità sarà addebitata anche ad altri soggetti che risponderanno per fatto altrui (insegnanti, scuola, genitori).

In tutte le ipotesi descritte è bene ricordare che comunque la denuncia sporta contro il bullo, che comporterà l’inizio del processo penale, il pagamento delle spese legali e processuali e finanche una possibile e amara condanna penale, sarà per lo stesso di certo un’esperienza di vita negativa e si spera anche un deterrente a vita. Non esitate, quindi, a denunciare gli atti di bullismo e a perseguire i bulli sia penalmente che civilmente poiché solo in questo modo si potrà infliggere agli stessi una bella lezione di vita.

 

di Valerio Massimo Aiello

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