Quando “parcheggiare” diventa reato

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E’ una delle situazioni più sgradevoli da dover sopportare: tornare a casa e non poter parcheggiare la propria autovettura a causa del comportamento maleducato di uno dei vostri condomini.
E’ il cosiddetto parcheggio“incivile”, ossia il posteggiare in modo arbitrario la propria autovettura nei posti condominiali altrui così da impedirne il libero parcheggio e, nei casi più gravi, lo stesso transito verso la strada pubblica.
Ciò accade ad esempio quando qualcuno, imprudentemente, lasci parcheggiata la propria autovettura nello spazio cortilizio condominiale limitando, se non addirittura ostruendo, l’ingresso al garage altrui oppure quando deliberatamente si occupa il posto auto assegnato ad altro condomino.
Ma, allora, cosa si può fare quando si è costretti a subire tale spiacevole situazione?
Parcheggiare in modo “selvaggio” la propria autovettura nei posti comuni condominiali così da limitare il pacifico godimento da parte degli altri condomini diventa ora reato penale, punibile a norma dell’ art. 610 del codice penale. E’ il reato di violenza privata che punisce, con la reclusione fino a quattro anni, la condotta di colui che con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Il reato in esame tutela, difatti, la libertà morale di qualsiasi soggetto che nell’ambito della sua proprietà privata ha pieno diritto di godimento del proprio bene e che  pertanto non può essere costretto a subire alcuna limitazione o “violenza” a causa del comportamento scellerato di altri soggetti.
Ai fini della configurazione del reato ex art. 610 c.p. occorre, però, che il condomino, autore del parcheggio selvaggio, sia stato avvisato del suo comportamento maleducato e si sia rifiutato, almeno una volta, di spostare il proprio veicolo.
A confermare tale già consolidato indirizzo giurisprudenziale sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 28487/2013 hanno confermato quanto già precedentemente affermato da precedenti sentenze (n.21779/06 e 603/11)  è cioè il principio di diritto secondo il quale  “e’ passibile del reato ex art. 610 c.p la condotta di colui che avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa”.
Va ricordato, inoltre, che il reato di violenza privata è procedibile di ufficio; ciò vuol dire che il condomino maleducato, una volta denunciato verrà sottoposto al procedimento penale anche nel caso in cui decidiate di rimettere la vostra denuncia.
Tuttavia, prima adire le vie legali, si consiglia sempre di rivolgersi ad un avvocato penalista il quale sarà in grado di dare al fatto un esatto inquadramento giuridico, individuando gli articoli del codice penale che si assumono violati, e valutare la concreta possibilità ed utilità di sporgere denuncia.
Il reato ex art. 610 CP scatterà, difatti, ogni qualvolta in cui il condomino maleducato sia stato avvisato del suo “barbaro” comportamento e si sia rifiutato di spostare l’autoveicolo ingombrante.
Attenzione quindi a non parcheggiare “selvaggiamente” il proprio autoveicolo davanti al garage del vostro vicino oppure negli spazi comuni condominiali in modo da impedire il libero passaggio degli altri partecipanti poiché tale comportamento molesto ed incivile potrebbe dar vita a spiacevoli procedimenti penali nonché ad amare condanne penali (reclusione e risarcimento del danno).

 

di Valerio Massimo Aiello

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