Acquistare merce contraffatta per uso personale: è reato?

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A tutti noi, almeno una volta, è capitato di acquistare qualcosa di falso, a volte ignari del marchio contraffatto altre volte invece pienamente consapevoli dell’alterazione del prodotto. Secondo un recente sondaggio lanciato dall’Unione nazionale consumatori UNC) un italiano su due acquista prodotti contraffatti con una netta preferenza per i capi di abbigliamento e gli accessori taroccati delle grandi firme della moda.
Non esiste un prodotto che non possa essere imitato e venduto; d’altronde basta un semplice giro per strada o sul web per trovarsi di fronte ad una moltitudine di oggetti contraffatti: borse griffate, scarpe, orologi di lusso ecc., c’è davvero l’imbarazzo della scelta, non dimenticando che l’oggetto di marca oramai è moda e nessuno di noi è disposto a rinunciarvi.
Il caso esemplare viene definito “fashion victim” (vittima della moda) in particolare la scelta di acquistare merce contraffatta trae la propria origine esclusivamente dal desiderio di possedere, e presumibilmente esibire, il marchio che contrassegna il prodotto, a prescindere dalle caratteristiche di elevata qualità che il marchio stesso dovrebbe garantire.
Ma in concreto cosa si rischia se si viene “pizzicati” ad acquistare merce contraffatta? Si commette un reato?
E’ importante fare chiarezza su un argomento dalle risposte ancora dubbie e dire con sicurezza che acquistare merce contraffatta per uso personale non è un reato penalmente punibile.
Il testo di riferimento è dato dall’art.1 comma 7 del D.L.35/2005 (convertito con modifiche in L.80/2005 in L.49/2006 e ora modificato dalla L. 99/2009), che stabilisce:
“È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al D.Lgs.09/04/2003 n.70.
Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della L.24/11/1981 n.689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata L.689/81 all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.”
Quindi l’acquisto di cose stimabili in violazione di norme in materia di origine dei prodotti o di proprietà industriale da parte del consumatore finale è ora punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 7000 euro oltre al sequestro amministrativo della merce contraffatta ai sensi degli artt. 13-20 L.689/81 ai fini della confisca amministrativa.
A confermare tale disposizione legislativa sono intervenute, recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen. S.U. sentenza n. 22225, 19/01/2012) le quali, hanno statuito che non può configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648 CP) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 CP) per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto, o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l’illecito amministrativo, previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che va considerato prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale.
Pertanto l’acquirente finale, cioè colui che si limita ad acquistare il prodotto contraffatto per uso personale, senza partecipare in nessun modo alla catena di produzione, distribuzione e diffusione della merce, non risponderà penalmente né per il reato di ricettazione (art.648 C.P) né tantomeno per quello di acquisto di cose di sospetta provenienza (art 712 CP), ma sarà soltanto passibile di una sanzione amministrativa compresa tra i 100 ed i 7.000 euro.
Diversamente, colui che acquisterà quella medesima merce contraffatta al solo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto (dunque ponendola in vendita) commetterà il delitto di ricettazione previsto e punito dall’art. 648 del codice penale.
Ricapitolando, quindi, chiunque acquista un capo contraffatto e ne fa’ un uso esclusivamente personale non commette più alcun reato ma solamente un illecito amministrativo sanzionabile con una contravvenzione che può variare tra i cento ed i settemila euro. Ovviamente quei dettaglianti disonesti che, invece, acquistano questa merce al fine di rivenderla continueranno ad essere soggetti alle sanzioni penali.
Va ricordato,infine, che l’acquisto di merce contraffatta, oltre ad alimentare le casse della malavita organizzata, è comunque dannoso per la sicurezza e la salute del consumatore in quanto potrebbe comportare rischi per la salute dello stesso (da allergie causate da tinture nocive su tessuti portati a contatto con il corpo, a malattie o addirittura morte per farmaci contraffatti, a danni anche gravi a causa di giocattoli fabbricati ad esempio con materiale infiammabile). Infatti, questi prodotti del mercato illecito, essendo fuori dal controllo di qualità delle multinazionali produttrici, sono fabbricati con materie prime di bassissima qualità che non aderiscono ai rigorosi standard previsti e che creano spesso gravi danni al consumatore.
Il buon senso ci dovrebbe, certamente, indurre ad acquistare qualcosa di originale, anche se di modesto valore economico, che qualcosa di griffato ma falso.

di Valerio Massimo Aiello

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