Dichiarazione falsa di smarrimento della patente: Attenzione scatta il reato

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Può rischiare guai seri colui il quale dichiari falsamente di aver smarrito la patente al solo fine di ottenere un duplicato della stessa.
Dichiarare falsamente di aver smarrito il proprio documento di guida fa scattare difatti la denuncia per il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico disciplinato dall’art.483 del codice penale che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale , in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
A chiarirlo è stato il Tribunale di Trento che con sentenza n.1037/2014 ha condannato un giovane neopatentato per aver falsamente denunciato alle autorità competenti lo smarrimento della propria patente di guida in realtà mai ritirata presso l’autoscuola di guida.
In particolare l’astuto ragazzo aveva ben pensato di denunciare lo smarrimento della propria patente al solo fine di non pagare, all’autoscuola, le lezioni di guida da questa organizzate. Una volta superato l’esame, infatti, il giovane aveva lasciato la patente nuova di zecca presso gli uffici della scuola guida, a garanzia del pagamento, promettendo di saldare il debito al ritiro della stessa.
Nel contempo si era invece recato dai Carabinieri per denunciare lo smarrimento dell’originale della patente così da ottenerne una seconda in modo del tutto gratuito ed evitando il pagamento di quanto dovuto all’autoscuola.
Il futile espediente è però costato al ragazzo una condanna a quattro mesi di reclusione oltre al pagamento sia del risarcimento del danno sia delle spese legali, quantificate rispettivamente dal Giudice in euro 700 e 2000.
Questo perché la denuncia di smarrimento della patente attesta, sino a querela di falso, che essa è stata ricevuta dall’ufficiale di P.G. che la redige e attesta altresì la non disponibilità del documento da parte del dichiarante. Pertanto, se la stessa risulti poi falsa, il riversamento del suo contenuto dichiarativo in un atto pubblico integrerà sempre gli estremi del reato di cui all’art. 483 co.1 CP.
Attenzione quindi a non dichiarare falsamente lo smarrimento del proprio documento di guida escogitando futili espedienti, poiché ciò potrebbe essere causa di spiacevoli conseguenze in ambito penale.
Nell’ipotesi suesposta si consiglia di contattare prontamente un avvocato penalista di fiducia.

 

di Valerio Massimo Aiello

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