Mutui con tassi di interesse usurari

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Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito usurari gli interessi applicati su un contratto di Mutuo dichiarando nulla la clausola riguardante gli interessi per cui in base all’art. 1815 del Cod. Civile gli interessi non sono dovuti.

Non c’è pace nei rapporti tra clienti e banche! La sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013 è solo la punta dell’iceberg di serie di controversie tra clienti ed istituti finanziari. In particolare la sentenza fa riferimento ad un articolo del codice civile, il 1815, che testualmente recita: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”
Il risultato però è da non credere… la banca deve restituire tutti gli interessi pagati dal cliente!
La sentenza si fonda sul concetto in base al quale: “per verificare se si tratta di tasso interesse usurario praticato dalla banca sul mutuo ipotecario, si devono conteggiare anche gli interessi di mora.”
In pratica, il tasso del mutuo è comunque da considerare usurario se la somma tra gli interessi convenzionali (richiesti dalla banca come corrispettivo per il prestito) e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo (dovuti dal mutuatario in caso di ritardato pagamento), supera il tasso soglia di usura. Un contratto di mutuo che applica interessi di usura può essere annullato dal giudice su ricorso del mutuatario usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutti gli interessi versati. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza: cos’è l’usura?“Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni, costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato”.
Ma quando il corrispettivo è usuraio? “Per semplicità il corrispettivo è determinato quale percentuale di costo applicata ad un valore per un determinato periodo di tempo. Quindi, nel caso degli interessi, il corrispettivo è dato dal tasso passivo applicato dalla Banca.”
La legge stabilisce trimestralmente il limite oltre il quale gli interessi sono usurari cd. “tasso soglia”. Tale tasso è pubblicato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia, e si basa sul tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. La legge stabilisce, inoltre, che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, per cui basta la semplice pattuizione e non la concreta applicazione e, soprattutto, si parla di interessi a “qualunque titolo” per cui, al fine del conteggio non concorre solamente il tasso di interesse applicato sul capitale preso a prestito, ma anche il cd. “tasso di mora”, ossia il tasso che la banca applica al cliente debitore se non paga le rate alle scadenze convenute.
L’acquisto della casa è, quasi sempre, fra i più importanti obiettivi che ci si pone nel corso della vita e il contratto di mutuo è lo strumento che permette di realizzare questo traguardo per la maggioranza di coloro che hanno tale obiettivo. Il mutuo può durare anche 30 anni e richiede importanti sacrifici economici, se si considera infatti ciò che va restituito, in alcuni casi, l’importo ammonta al doppio di quanto preso a prestito. Talvolta, gli interessi che il cliente corrisponde alla banca arrivano addirittura a superare il capitale preso a prestito. Per tale motivo è bene prestare la massima attenzione a come questi ultimi sono calcolati perché la rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permetterebbe il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura.
Con questi presupposti varrebbe la pena rivolgersi ad un consulente qualificato per far analizzare il proprio Mutuo, finanziamento o leasing al fine di pagare, al proprio intermediario finanziario, gli interessi nella dovuta misura.

 

di Mario De Simone

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